Che cos'è l'Autocertificazione?

L’autocertificazione è una forma di semplificazione che facilita la vita amministrativa del cittadino, il quale, quando deve svolgere una pratica o richiedere un servizio ad una amministrazione, non è più obbligato a presentare i certificati. Al posto di questi ultimi infatti può presentare una “autodichiarazione” che sostituisce in via definitiva il certificato.

Qual è la legge di riferimento?

Le norme in materia di autocertificazione sono attualmente contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Cosa si può "autocertificare"?

La legge prevede due diverse tipologie di “autocertificazioni”: le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

Si possono attestare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione:

  • i dati anagrafici e di stato civile (data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di celibe/coniugato/vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge o dell’ascendente o discendente);
  • i titoli di studio e le qualifiche professionali (titolo di studio, esami sostenuti, iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza a ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titoli di specializzazione/abilitazione/formazione/aggiornamento/ qualificazione tecnica);
  • la situazione economica, fiscale e reddituale (la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, il possesso e il numero codice fiscale/partita I.V.A. e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria, l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto, lo stato di disoccupazione, la qualità di vivenza a carico, la qualità di pensionato e la categoria di pensione, la qualità di studente);
  • la posizione giuridica (la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, il fatto di non aver riportato condanne penali, il fatto di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali);
  • e gli altri dati indicati dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo, tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari; tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile, non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato).

Per attestare tutti gli altri stati, qualità personali e fatti si può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione può riguardare anche gli stati, le qualità personali e i fatti di terzi, che sono direttamente conosciuti dal dichiarante, ma deve essere resa sempre nell’interesse di quest’ultimo.

E’ importante ricordare che i dati relativi al nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza che risultano da un documento di identità o di riconoscimento possono essere attestati anche attraverso l’esibizione del documento. Quindi per questi dati non è necessaria l’autocertificazione ma è sufficiente presentare il documento di identità/riconoscimento che viene fotocopiato e acquisito agli atti. Il documento deve essere in corso di validità; se invece è scaduto l’interessato può esibirlo ugualmente ma a deve dichiarare in calce alla fotocopia che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Cosa non si può "autocertificare" ?

Solo pochi certificati non possono essere sostituiti con un’autocertificazione: si tratta esattamente dei certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.
Per questo motivo, quando è prevista la presentazione di una documentazione medica (es. assenza dal lavoro per malattia), si deve produrre obbligatoriamente il certificato medico.

Chi può utilizzare l'autocertificazione?

Possono presentare dichiarazioni sostitutive sia i cittadini italiani che i cittadini dell’Unione Europea (questi ultimi quindi possono usare l’autocertificazione esattamente come i cittadini italiani).
Invece i cittadini dei paesi extracomunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e possono utilizzare l’autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

A chi possono essere presentate le dichiarazioni sostitutive?

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà possono essere presentate in carta semplice agli organi della pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi, che devono accettarle obbligatoriamente.
Nei confronti invece dei soggetti privati, l’autocertificazione è possibile solo se il privato al quale va presentata la dichiarazione, vi consente. Dunque i privati (es. banche) possono ma non hanno l’obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive.

La dichiarazione sostitutiva ha una validità temporale limitata?

Le autocertificazioni sostituiscono in via definitiva il corrispondente certificato ed hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Come si compila una dichiarazione sostitutiva?

Le amministrazioni devono predisporre i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive. Nei moduli deve essere previsto il richiamo alle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazione non veritiera dall’articolo 76 D.P.R. n. 445/2000, e deve essere contenuta anche l’informativa in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. n. 196/2003.
I cittadini hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare l’apposita modulistica messa a loro disposizione dalle amministrazioni.

Si può rifiutare una autocertificazione?

Il dipendente addetto che rifiuta di accettare una dichiarazione sostitutiva, nonostante vi siano tutti i presupposti per accoglierla, commette una violazione dei doveri d’ufficio. Nessun operatore pubblico quindi può pretendere la presentazione di certificati o di documenti in tutti i casi in cui la legge consente che vengano sostituiti da semplici autodichiarazioni.

Quali sono le conseguenze che derivano da una dichiarazione sostitutiva non veritiera?

Con l’autocertificazione il cittadino è agevolato perché non deve più procurarsi i certificati presso i vari sportelli delle pubbliche amministrazioni: ha però la responsabilità di rendere sempre dichiarazioni il cui contenuto sia veritiero.
Dal canto loro le amministrazioni devono obbligatoriamente effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi.
Se emerge una semplice irregolarità od omissione il funzionario competente a ricevere la documentazione né dà notizia all’interessato e lo invita a sanarla.
Se invece risulta una dichiarazione falsa scattano, a carico del cittadino, due pesanti conseguenze: la responsabilità penale e la revoca dell’eventuale beneficio derivato dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Cosa sono i costi chilometrici di esercizio?

Espresse in “Euro per km”, sono le spese sostenute per l’utilizzo di un veicolo, riferite ad alcuni valori standard di percorrenza annua. Il costo d’esercizio si compone di varie voci, sulle quali la percorrenza annua incide in modo diverso. Il costo d’esercizio può essere standard se tiene conto dei valori predeterminati dall’ACI per le singole voci, oppure personalizzato se i valori di alcuni parametri (vedi faq 9) sono modificati per adattarli alle realtà dei singoli utilizzatori.

A che cosa servono i costi chilometrici di esercizio elaborati dall'ACI?

Di solito i costi chilometrici di esercizio sono utilizzati per rimborsare il dipendente (o il professionista) che faccia uso del proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.
Possono inoltre servire a comparare l’economicità di diversi modelli di veicoli: l’applicazione a tutti i modelli degli stessi criteri di calcolo garantisce l’oggettività del confronto.

Dove si può richiedere la pubblicazione dei costi chilometrici?

E’ possibile richiedere a pagamento, la pubblicazione “Costi analitici d’esercizio” edito dall’Automobile Club d’Italia, presso gli Automobile Club Provinciali. E’ opportuno prendere prima contatto telefonico con l’AC per accertarsi in merito alla disponibilità della pubblicazione in loco.

La pubblicazione si può ordinare anche tramite la Delegazione ACI di Roma – Via Marsala 10 b – tel 06 4959352, che provvederà ad effettuare la spedizione a mezzo contrassegno.

L'ACI elabora anche costi chilometrici di esercizio per "veicoli commerciali"?

All’interno del sito web www.aci.it sono disponibili i costi di esercizio anche di un piccolo campione di autofurgoni. Per elaborare, invece, il costo chilometrico per “veicoli industriali pesanti” (autocarri merci oltre 3,5 tonn. o trattori stradali) sarà necessario effettuare un calcolo personalizzato da richiedere all’Area Statistica per fax (0649982395) o per e-mail (infostat@aci.it), inviando la fotocopia della carta di circolazione e annotando anche il prezzo di listino del mezzo e l’importo del premio assicuratico RCA.

Presso le nostre Delegazioni oltre che pagare, potrai consultare norme e regolamenti in materia di BOLLO VEICOLI. Centro Servizi Palermo mette a tua disposizione una vasta gamma di informazioni e offre assistenza su procedure e servizi.

    I dati verranno trattati nel rispetto delle normative vigenti ai sensi dell'art.14 del Regolamento UE 2016/679.